mercoledì 8 agosto 2012

L'Ordinanza del Comune di San Giorgio relativa al conferimento dei rifiuti da parte degli esercenti commerciali e durante fiere, feste e sagre


ORDINANZA N° 33/2012
OGGETTO
: Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti da parte degli esercenti attività di spettacoli viaggianti, operatori commerciali, e/o organizzatori di manifestazioni religiose, sagre, fiere e mercati
.

IL SINDACO

Premesso che:
- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152, nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 ha disposto che i Comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse e di raggiungere gli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
- l’Amministrazione Comunale di San Giorgio del Sannio, con delibera di G.M. n. 166 del 17.10.2006, ebbe ad approvare il progetto per la raccolta differenziata completa del tipo “Porta a Porta”;
Rilevato che:

- l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale;

- le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti influenzano negativamente l’immagine della città e le sue condizioni di vivibilità e determinano rischi per la salute pubblica, aggravando peraltro la situazione igienico sanitaria;

- in particolare le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto;

- con delibera di C.C. n. 35 del 08.11.2006 ebbe ad approvare il Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani;

- in data 15.01.2007, con Ordinanza n. 02, veniva disposto il calendario e le modalità di conferimento, integrata con Ordinanza n. 04 del 22.01.2008;

- ai sensi del D.Lgs 152/2006, l’Amministrazione ha l’obbiettivo di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti, con conseguente risparmio di risorse economiche per l’Ente;

- in occasione di occupazioni di suolo pubblico da parte di attività esercenti spettacoli viaggianti, di manifestazioni religiose, sagre, fiere e mercati, gli operatori commerciali, e/o gli organizzatori, hanno l’abitudine di non differenziare correttamente i rifiuti prodotti e depositarli correttamente in buste separate al fine di agevolarne la raccolta stessa, in difformità ai principi
determinati con delibera di G.M. n. 166 del 17.10.2006;
Preso atto che:

- al fine di uniformare le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti, si rende necessario disciplinare anche le modalità di raccolta e deposito delle seguenti categorie di utenti:
a) operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche, sia durante il mercato settimanale chein occasione di feste patronali e fiere;
b) attività spettacoli viaggianti;
c) organizzatori di manifestazioni, sagre e fiere su area pubblica;
Visto:

- l’art. 198 del D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- Visto l’art. 181 del D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 e s.m.i. ove è stabilito che “ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento
finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero…”;
- l’ Ordinanza n. 02, del 15.01.2007, integrata con Ordinanza n. 04 del 22.01.2008;
ORDINA

- gli operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche, in occasione di manifestazioni religiose,fiere, mercati e di occupazioni suolo pubblico, anche a carattere saltuario e provvisorio,dovranno ripulire i luoghi da ogni rifiuto conferendo gli stessi, in modo differenziato e per categorie merceologiche omogenee, allocando gli stessi in idonee buste chiuse, da posizionarsi in luoghi visibili posti esclusivamente al di fuori della carreggiata e distanti dagli usci delle abitazioni; è sempre vietato abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico;
- i commercianti e/o gli organizzatori di manifestazioni, sagre e fiere su area pubblica dovranno apprestare un idoneo servizio di raccolta dei rifiuti differenziato mediante la collocazione di idonei contenitori. Al termine delle manifestazioni i rifiuti, preventivamente differenziati, dovranno essere richiusi in idonee buste da posizionarsi in luoghi visibili posti esclusivamente al di fuori della carreggiata e distanti dagli usci delle abitazioni, o secondo altre modalità preventivamente concordati con gli uffici Comunali preposti;
- in centro urbano, alfine di non arrecare fastidi alle abitazioni durante feste, sagre e qualsiasi altra manifestazione pubblica, gli esercenti il commercio abilitati alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, non potranno utilizzare bracieri alimentati con carbonella e/o legna e produrre emissioni di fumo in atmosfera;
- in caso di insediamento provvisorio di circhi, giostre e qualsiasi attrazione, dovrà essere garantito un adeguato servizio di raccolta dei rifiuti differenziato mediante la collocazione di idonei contenitori. Al termine delle manifestazioni i rifiuti, preventivamente ridotti di volume e differenziati, dovranno essere rinchiusi in idonee buste da posizionarsi in luoghi visibili e posti esclusivamente fuori della carreggiata e distanti dagli usci delle abitazioni, o secondo altre modalità preventivamente concordati con gli uffici Comunali preposti. I suoli occupati prima di essere riconsegnati all’Ente, dovranno essere ripuliti e disinfettati;
DISPONE

- fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato, nei confronti dei trasgressori alle norme stabilite nella presente ordinanza, contestualmente con l’obbligo di rimozione immediata dalla strada dei rifiuti, col vincolo del corretto conferimento nei giorni ed ore prescritti, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, così come previsto dall’art. 7/bis del Decreto  Legislativo 267/2000, precisando che ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge n° 689/81 così come modificato dall’art. 6-bis della Legge 125/08 del 25/07/2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23/05/2008 “Misure urgenti in materia di sicurezza urbana”, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, di una somma pari ad Euro 300,00 (trecento);
- nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico da parte dei trasgressori e/o obbligati in solido, gli stessi potranno essere prelevati dal gestore del servizio di raccolta rifiuti con spese a carico degli inadempienti;
- che ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, per cui si procederà, alla verbalizzazione delle violazioni anche sulla base di procedimenti induttivi, avuta la presenza di riscontri oggettivi.
DEMANDA

- al Servizio di Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia e all’Azienda sanitaria, la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs. 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti.

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