"La tassa comprende una quota fissa e una variabile.
La parte fissa dipende da quanto è grande la casa: è in proporzione ai metri quadrati dell'abitazione.
Mentre quella variabile, che di fatto serve ad adeguare il prelievo ai rifiuti prodotti, cresce secondo il numero dei membri della famiglia.
Ed ecco l'errore: la quota variabile andrebbe calcolata una sola volta sull'insieme di casa e pertinenze immobiliari (ovvero posti auto, cantine, soffitte, box), tenuto conto del numero dei familiari.
L'esistenza di svariate pertinenze infatti, non accresce la quantità d'immondizia prodotta dal nucleo familiare.
Mentre i Comuni accusati di averla maggiorata l'avrebbero applicata tante volte quante sono le pertinenze dell'abitazione, come se l'immondizia lievitasse in presenza di più pertinenze. Per un appartamento in cui vive una famiglia di 4 persone, con superficie complessiva di 150 mq., di cui 100 di casa, 30 di garage e 20 di cantina, la parte variabile della tariffa relativa ad autorimessa e cantina (come precisato dal punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR n. 158/99) "va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze site nello stesso comune". Pertanto l'importo da versare si otterrà sommando: tutte le quote fisse rispettivamente di casa, garage e cantina, a cui si aggiungerà UNA, E SOLO UNA VOLTA, l'importo della quota variabile.Quindi il COMUNE mi fa pagare il TRIPLO di quanto dovrei.
La regola generale si deduce da un regolamento (articolo 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tares) applicabile anche alla Tari con riferimento ai fruitori delle utenze domestiche.
La norma stabilisce che "le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche". In parole povere, sulle pertinenze si applica la Tari come se fossero case, se chi le usa non risiede nel Comune.
Se è residente, si considerano locali accessori all'appartamento stesso.
Non resta che IMPUGNARE entro 60 giorni l'avviso di accertamento del tributo, notificato dal Comune, presentando ricorso alla Commissione tributaria provinciale, in cui si denuncia la cattiva applicazione della normativa.
Dunque, si può procedere con una richiesta al Comune di accesso agli atti amministrativi (come previsto dalla L.241/90). In questo modo si potrà consultare il proprio fascicolo e verificare i criteri adottati per il calcolo del tributo."
Per questa estremamente chiara spiegazione, ringraziamo Carlo Carmosino, magistrato in pensione e stimatissimo professionista.
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