giovedì 5 settembre 2013

Cos'è l'articolo 138 della Costituzione Italiana

Si fa un gran parlare della tentativo del Governo di modificare l'Articolo 138 della Costituzione Italiana, ma quanti conoscono veramente il testo di quest'articolo fondamentale dell'atto costitutivo della Repubblica Italiana?

Perché la modifica di quest'articolo mette a rischio tutta la Costituzione Italiana?

Perché il Movimento 5 Stelle è stato costretto ad attuare ostruzionismo per poter costringere il Governo a rinviare la modifica dell'articolo 138 a Settembre?

La risposta è nel testo dell'Articolo 138 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Testo dell'Articolo 138 della Costituzione Italiana

Sezione IIRevisione della CostituzioneLeggi costituzionaliArt. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. (da governo.it)

Significato dell'Articolo 138 della Costituzione Italiana

L'articolo in esame disciplina il procedimento di revisione costituzionale e di approvazione delle altre leggi costituzionali. Il testo dell'art. 138 riproduce esattamente il testo della Costituzione vigente, ad eccezione di una modifica formale legata alla nuova denominazione assunta dagli organi legislativi regionali: in tal senso, il secondo comma dell'art. 138, che prevede l'attivazione delle procedure referendarie sulle leggi di revisione costituzionale, elenca tra i soggetti legittimati a richiedere il referendum le "Assemblee regionali" e non più i "Consigli regionali".
Per il resto, restano sanciti i principi costituzionali vigenti:
  • adozione delle leggi di revisione e delle altre leggi costituzionali con doppia deliberazione da parte di entrambe le Camere ad intervallo non inferiore a tre mesi;
  • approvazione della maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere nella seconda votazione;
  • possibilità di sottoposizione, a richiesta di alcuni soggetti, delle leggi a referendum popolare;
  • divieto di svolgimento del referendum se la legge è approvata, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti delle due Camere.
Estratto da camera.it

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